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Testo di legge integrale:
A.S. N.2381
DISEGNO
DI LEGGE
“Norme
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo”
approvato
dalla Camera dei deputati il 2 luglio 2003, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa
dei deputati PECORARO SCANIO (1051); FOLLINI, VOLONTÈ, DRAGO
Giuseppe, MONGIELLO, RANIELI, DE LAURENTIIS, PERETTI, BIANCHI
Dorina, MEREU, TANZILLI e GIANNI Giuseppe (1991); BERTUCCI (3534);
PANIZ, ALFANO Angelino, ALFANO Gioacchino, AMATO, AZZOLINI,
BAIAMONTE, BALDI, BERRUTI, BORRIELLO, CALIGIURI, CAMPA, COSTA,
CRIMI, CROSETTO, FALANGA, FALLICA, FERRO, FONTANA, FRATTA PASINI,
GALVAGNO, GARAGNANI, GASTALDI, GAZZARA, GIGLI, GIUDICE,
IANNUCCILLI, LAINATI, LAVAGNINI, LAZZARI, LECCISI, LENNA, LEONE
Antonio, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, MANCUSO Filippo, MARRAS, MAURO,
MICHELINI, MILANATO, MURATORI, NICOTRA, NUVOLI, ORSINI, PALMA,
PALMIERI, PAROLI, PATRIA, PEPE Mario, PERLINI, PINTO, PITTELLI,
RIVOLTA, ROMOLI, RUSSO Antonio, SANTULLI, SANZA, SARDELLI, SARO,
SAVO, SCHERINI, TARANTINO, TARDITI, VERRO, VITALI, VITO Alfredo,
ZANETTA, ZANETTIN e ZORZATO (3630); ZANETTIN (3633); AIRAGHI,
GHIGLIA, LA RUSSA, ALBONI, BUTTI, CANNELLA, CONTE Giorgio,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, FRANZ, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ,
LISI, MANCUSO Gianni, MENIA, SAGLIA e SAIA (3652)
(V.
Stampati Camera nn. 1051-1991-3534-3630-3633
e 3652)
Trasmesso
dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 2003
———–
DISEGNO
DI LEGGE
Capo
I
FINALITÀ
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.
1.
(Finalità
e ambito di applicazione)
1.
La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da
fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in
sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività
economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell’ambiente.
Capo
II
GESTIONE
DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art.
2.
(Aree
sciabili attrezzate)
1.
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti
di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica
degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie
articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»;
lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati
dalle singole normative regionali.
2.
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate
aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri
sport della neve, nonchè le aree interdette, anche
temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3.
Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L’individuazione da parte delle regioni equivale alla
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e
rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù
connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della
relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4.
All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre
piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a
richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico.
Le aree di cui al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le
frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad
eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5.
All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).
Le aree di cui al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di
strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono
essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano
devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art.
3.
(Obblighi
dei gestori)
1.
I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I
gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli
presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate
protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di
pericolo.
2.
I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili
dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto
soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in
materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle
piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli
incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi
annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di
studio.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art.
4.
(Responsabilità
civile dei gestori)
1.
I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle
aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili
della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e
non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere
previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini
della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai
terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in
relazione all’uso di dette aree.
2.
Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma
1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 20.000 euro a 200.000 euro.
3.
Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti
è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui
al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino
alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore
non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
5.
(Informazione
e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1.
Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale,
volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport
invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a
decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite
e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport
invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il
Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia
informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste,
della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla
presente legge.
2.
Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte
alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle
piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al
comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e
prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da
svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3.
Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto
obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui
all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle
classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di
condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata
visibilità.
Art.
6.
(Segnaletica)
1.
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta
dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale
italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che
deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei
gestori delle aree stesse.
Art.
7.
(Manutenzione
e innevamento programmato)
1.
I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite
della prescritta segnaletica.
2.
Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo
stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri
pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la
pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato
della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben
visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonchè presso le
stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3.
In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può
disporre la revoca dell’autorizzazione.
4.
Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo
o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5.
In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento
delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per
l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente
comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla
lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per
l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6.
Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno
2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport
della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore
delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di
eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree
sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli
investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A
decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel
limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo
dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle
disposizioni del presente comma è subordinata alla loro
preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e
i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al
presente comma sono determinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo
III
NORME
DI COMPORTAMENTO
DEGLI
UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art.
8.
(Obbligo
di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1.
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard
è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni
di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di
cui al comma 3.
2.
Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 30 euro a 150 euro.
3.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche
dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità
di omologazione, gli accertamenti della conformità della
produzione e i controlli opportuni.
4.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5.
Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000
euro.
6.
I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2005.
Art.
9.
(Velocità)
1.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non
costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2.
La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli,
negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia,
di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in
presenza di principianti.
Art.
10.
(Precedenza)
1.
Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta
di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art.
11.
(Sorpasso)
1.
Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilità.
2.
Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci
allo sciatore sorpassato.
Art.
12.
(Incrocio)
1.
Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art.
13.
(Stazionamento)
1.
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
2.
Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3.
In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4.
Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi
idonei.
Art.
14.
(Omissione
di soccorso)
1.
Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficoltà non presta
l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto
incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art.
15.
(Transito
e risalita)
1.
È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessità.
2.
Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3.
In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4.
La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente
vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore
dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per
la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui
alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore
dell’area sciabile attrezzata.
Art.
16.
(Mezzi
meccanici)
1.
È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci,
salvo quanto previsto dal presente articolo.
2.
I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario
di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con
l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e
acustica.
3.
Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la
loro agevole e rapida circolazione.
Art.
17.
(Sci
fuori pista e sci-alpinismo)
1.
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2.
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti
rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire
un idoneo intervento di soccorso.
Art.
18.
(Ulteriori
prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1.
Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli
impianti.
2.
Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra
un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art.
19.
(Concorso
di colpa)
1.
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a
produrre gli eventuali danni.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art.
20.
(Snowboard)
1.
Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si
applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art.
21.
(Soggetti
competenti per il controllo)
1.
Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato,
l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio
di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al
controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei
soggetti inadempienti.
2.
Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su
segnalazione di maestri di sci.
Art.
22.
(Adeguamento
alle disposizioni della legge)
1.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono
princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e
collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2.
Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonchè degli
articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a
società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una
copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3.
Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
di attuazione.
Art.
23.
(Copertura
finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma
1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5
e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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